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La disciplina sul trasferimento dei detenuti in Italia e all'estero

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A cura di Donatella Sicomo

Si parla di trasferimento di persone condannate per indicare la procedura in base alla quale un condannato, che sta già scontando la pena in un paese estero, viene trasferito in quello d'origine, per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena.

Essa ha in primo luogo una finalità prettamente umanitaria mirando a favorire, in determinati casi, il reinserimento sociale delle persone condannate, avvicinandole al loro paese d'origine ed evitando così tutte le difficoltà derivanti dalle differenze sociali, culturali e linguistiche, oltreché per l'assenza di contatti con i familiari, in virtù della esecuzione della pena in un paese straniero.

Gli istituti dell’esecuzione in Italia di sentenze penali straniere (artt. 730-741 c.p.p.) e dell’esecuzione all’estero di sentenze penali rese da giudici italiani (artt. 742-746 c.p.p.) rinvengono la ragion d’essere nella prospettiva di un miglioramento dei rapporti giurisdizionali con le autorità d’oltre confine, al fine di creare uno “spazio giudiziario internazionale comune”. L’obiettivo si coniuga anche con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), dal momento che il condannato ha maggiori possibilità di reinserimento se può espiare la pena nel Paese in cui ha saldi legami sociali e familiari.

La disciplina codicistica è stata, di recente, completata dal d.lgs. 7.9.2010, n. 161 che, nel recepire la decisione quadro 2008/909/GAI, consente l’esecuzione, in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di emissione, di sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Premesso il carattere profondamente innovativo della normativa in esame, l’ambito applicativo dell’istituto del riconoscimento presenta alcuni punti di contatto con la procedura dettata dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21.3.1983 (e ratificata in Italia con l. 25.7.1988, n. 334) e con quella del “mandato di arresto europeo” (di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, attuata in Italia con l. 22.4.2005, n. 69).

A differenza di quanto, però, avviene con la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati, il riconoscimento della sentenza non presuppone, almeno nella maggior parte dei casi, la condizione di detenzione del soggetto, né per l’eventuale trasferimento occorre necessariamente il “consenso” della persona condannata: l’unico presupposto richiesto per il riconoscimento è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.

Procedura attiva

Il Capo II (articoli da 4 a 8) disciplina la trasmissione all’estero della sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato membro dell’Unione europea.

1. La trasmissione all'estero e' disposta, sempre che ricorrano  le condizioni previste dall'articolo 5:

    a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665  del  codice  di  procedura  penale,  per  quanto  attiene   alla esecuzione delle pene detentive;

    b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo  658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

Condizioni per il trasferimento sono indicate dall’art. 5 del decreto:

1. La trasmissione all'estero e' disposta  all'atto  dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659  del  codice di procedura penale ovvero, quando l'ordine e' già stato  eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non  oltre  la  data  in  cui  la residua pena o misura di sicurezza da scontare  e'  inferiore  a  sei mesi.

  2. L'autorità giudiziaria competente dispone  la  trasmissione  se non  ricorre  una  causa  di  sospensione  dell'esecuzione  e  quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo  di  favorire  il  reinserimento  sociale  della  persona condannata;

    b) il reato per il quale e' stata emessa la sentenza di  condanna e' punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;

    c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;

    d) la persona condannata non e' sottoposta ad altro  procedimento penale o non  sta  scontando  un'altra  sentenza  di  condanna  o  di applicazione  di  una  misura  di  sicurezza,  salvo  diverso  parere dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento  penale  in corso o per l'esecuzione.

Per motivi di economicità procedurale, non si dà luogo a trasmissione quando la residua di pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi.

L’articolo 6 disciplina il procedimento:

1. L'autorità giudiziaria  competente  procede alla trasmissione all'estero di ufficio o su richiesta  della persona condannata o dello Stato di esecuzione.

2. Se  la  persona condannata  si  trova  nel   territorio   dello   Stato   l'autorità giudiziaria procede alla trasmissione  all'estero  solo  dopo  averla sentita.

3. Prima di procedere  alla  trasmissione  all'estero,  l'autorità giudiziaria consulta, anche tramite  il  Ministero  della  giustizia, l'autorità competente dello Stato di esecuzione al fine di:

    a) verificare la condizione prevista dall'articolo  5,  comma  2, lettera a);

    b) comunicare il parere espresso, ai sensi  del  comma  2,  dalla persona condannata;

    c) acquisire il consenso dello Stato di  esecuzione  nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c);

    d)  conoscere  le  disposizioni  applicabili   nello   Stato   di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale.

  4. Quando ricorre l'ipotesi  prevista  dall'articolo  5,  comma  3, lettera  c),  la   trasmissione   all'estero   e'   disposta   previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione.

  5. Quando ricorre l'ipotesi di cui  all'articolo  5,  comma  4,  la trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del  consenso della persona condannata.

  6. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione  all'estero deve contenere l'indicazione dello Stato di esecuzione.  Di  esso  e' data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all'allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di  esecuzione, l'atto di cui al periodo precedente e' trasmessoanche  tramite  il Ministero della giustizia, all'autorità competente  dello  Stato  di esecuzione perché provveda alla notifica.

  7. Il provvedimento  e'  trasmesso,  unitamente  alla  sentenza  di condanna e al certificato debitamente compilato, al  Ministero  della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di  esecuzione, previa traduzione del testo del certificato  nella  lingua  di  detto Stato. Se la traduzione del certificato non  e'  necessaria  o  se  a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere trasmesso  direttamente  all'autorità  competente  dello  Stato   di esecuzione; in tale caso, esso e' altresì trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia.  La  sentenza  e  il  certificato  sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di  esecuzione che ne fa richiesta.

  8.  L'autorità  giudiziaria  sospende   la   trasmissione   quando sopravviene una causa di sospensione dell'esecuzione e può  revocare il   provvedimento   quando,   prima   dell'inizio    dell'esecuzione all'estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui  all'articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della  sospensione  e della revoca e'  data  comunicazione  all'interessato,  al  Ministero della giustizia e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate.

  9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero  della  giustizia  ne   da'   comunicazione   all'autorità giudiziaria  che  ha  emesso   il   provvedimento   di   trasmissione all'estero.

Una volta che l’autorità dello Stato estero abbia riconosciuto la sentenza di condanna, si provvede al trasferimento della persona condannata verso lo Stato di esecuzione. Il Ministero della giustizia coordina le attività connesse con il trasferimento avvalendosi anche del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno.

Procedura passiva

Il Capo III (articoli da 9 a 19) disciplina la trasmissione dall’estero, vale a dire la procedura (passiva) con cui uno Stato membro dell’Unione europea chiede che una sentenza di condanna emessa in quello Stato sia eseguita in Italia.

Il procedimento ha inizio, di norma, con una richiesta, cui è allegato il certificato previsto dall’articolo 6, formulata dall’autorità competente dello Stato di emissione e trasmessa al nostro Ministero della giustizia. Qualora il certificato sia incompleto o manifestamente difforme rispetto alla sentenza o comunque il suo contenuto sia inidoneo a consentire la decisione sul riconoscimento, la corte d’appello può chiedere la trasmissione di un nuovo certificato o della sentenza tradotta o di parti essenziali della stessa. Lo Stato di emissione, nelle more del completamento della procedura di riconoscimento, può richiedere l’arresto della persona condannata. Il procedimento davanti alla corte d’appello segue le forme del procedimento in camera di consiglio sentiti il parere del procuratore generale, del difensore e della persona condannata. La decisione deve essere emessa entro sessanta giorni. Le parti possono ricorrere in Cassazione contro la sentenza pronunciata dalla corte d’appello.

Lo Stato di emissione può chiedere che siano disposte misure coercitive personali o l’arresto della persona condannata in attesa che l’autorità italiane riconoscano la sentenza di condanna.

L’articolo 10 definisce le condizioni che consentono alla corte di appello competente di riconoscere una sentenza di condanna emessa da un altro Stato membro dell’Unione europea.

Più precisamente:

1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa  in un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  ai  fini  della  sua esecuzione in Italia, quando  ricorrono  congiuntamente  le  seguenti condizioni:

a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;

b) la  persona  condannata  ha  la  residenza,  la  dimora  o  il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine  di  espulsione  o  di  allontanamento

inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria  o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;

c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione;

d) la persona condannata ha prestato  il  proprio  consenso  alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4 (Il  consenso  della  persona  condannata  non  e'  richiesto  se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere  a) e b), ovvero se la persona condannata e' fuggita in Italia  o  vi  e' altrimenti ritornata a motivo del procedimento  penale  o  a  seguito della  condanna  e  il  Ministro  della  giustizia   ha   autorizzato l'esecuzione in Italia ai sensi dell'articolo 12, comma 2).;

e) il fatto e' previsto come reato anche dalla  legge  nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi  o  dalla  denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;

f) la durata e la natura della pena o della misura  di  sicurezza applicate  nello  Stato  di  emissione  sono   compatibili   con   la legislazione italiana, salva la possibilità di  un  adattamento  nei limiti stabiliti dal comma 5.

  2. La corte di appello procede altresì  al  riconoscimento  quando ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f) e il Ministro  della  giustizia  ha  dato  il  consenso all'esecuzione in  Italia  della  sentenza  di  condanna  emessa  nei confronti di una persona che non  ha  la  cittadinanza  italiana,  ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

Le norme prevedono anche l’ipotesi del riconoscimento parziale della sentenza di condanna.  3.  In tale ipotesi, se  la  corte  di  appello  ritiene  di  poter   procedere   al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite  il Ministero della giustizia,  l'autorità  competente  dello  Stato  di emissione e concorda con questa le condizioni  del  riconoscimento  e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non  comportino  un aumento  della  durata  della  pena.  In  mancanza  di  accordo,   il certificato si intende ritirato.

Ai sensi poi del comma  5 dell’articolo richiamato, se la durata e la natura della pena o della misura di  sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili  con  quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello  procede  al loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura  di sicurezza adattate non possono essere  inferiori  alla  pena  o  alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per  reati  simili, ne' più gravi di quelle applicate dallo Stato di  emissione  con  la sentenza di condanna.

La pena detentiva  e  la  misura  di  sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.

Una volta riconosciuta dall’autorità giudiziaria italiana, la sentenza straniera è equiparata a tutta gli effetti a quella italiana. Si applicano dunque tutte le disposizioni che regolano l’esecuzione della pena, nonché le cause di estinzione del reato (amnistia) o della pena (indulto e grazia). Nella determinazione del residuo di pena si deve tenere conto di quella scontata nello Stato di emissione.

In applicazione dell’articolo 24 della decisione quadro, è stabilito che lo Stato italiano sia chiamato a sostenere soltanto le spese di esecuzione, dopo che il trasferimento in Italia della persona condannata all’estero è avvenuto, e le spese sostenute sul territorio dello Stato in vista e in funzione del trasferimento attivo all’estero.

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